Codice degli Appalti

Lunedì 30 Novembre 2015 di Ileana Piazzoni 2509

Il disegno di legge, presentato dal Governo il 18 novembre 2014, è stato ampiamente modificato durante l’esame parlamentare, prima al Senato e poi alla Camera.
Alla Camera, si è voluto garantire un quadro di coerenza, di semplificazione e di trasparenza al sistema degli appalti, anche sostituendo il previsto regolamento di attuazione con strumenti più flessibili mediante soft law, come avviene nei Paesi anglosassoni.
La priorità di semplificare il sistema e di attuare una drastica riduzione dell’apparato normativo ha portato al superamento dello strumento del regolamento e alla scelta di linee guida di carattere generale adottate di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC. Sulla scelta di procedure mediante linee guida (principio di soft law) il presidente dell’Autorità anticorruzione, Raffaele Cantone, ha sostenuto: “Effettivamente la soluzione costituisce una nuova frontiera di forte sperimentazione che io difendo e considero fondamentale perché introduce una soft regulation che consente un maggiore confronto con il mercato. Come tutte le sperimentazioni avrà bisogno di essere testata in corso d'opera, ma è la vera svolta contenuta in questa riforma”.
La Camera, prima in Commissione Ambiente e successivamente durante l’esame in Aula ha confermato l’impianto del Senato e ha rafforzato alcuni degli aspetti innovativi presenti nel provvedimento, tra i quali:

  • la semplificazione del sistema del sistema degli appalti;  
  • la trasparenza dell’azione amministrativa e la celerità dei procedimenti; 
  • il divieto di deroghe nel nuovo sistema di appalti; 
  • l’innovazione tecnologica; 
  • il green public procurement; 
  • l’attenzione ai livelli occupazionali e alle micro piccole e medie imprese; 
  • il superamento della legge obiettivo.

 

  1. Come si svilupperà il nuovo sistema degli appalti?
  2. Come verrà garantita la trasparenza e la pubblicità nelle nuove disposizioni?
  3. Come funzioneranno i nuovi criteri di aggiudicazione?
  4. Quali novità per l’aggiudicazione di appalti in materia sociale e sanitaria?
  5. Cosa si prevede circa le stazioni appaltanti?
  6. Come verrano disciplinati gli appalti “sotto soglia”?
  7. Vengono limitate le varianti e le deroghe in corso d'opera?
  8. Quali novità in materia di concessioni?
  9. Quali novità in materia di subappalto?
  10. Cos’è la clausola sociale?
  11. Viene rafforzato il coinvolgimento delle comunità locali?
  12. Come verrà esercitata la delega?
  13. Quali novità per gli appalti nel settore dei call center?

 

Come si svilupperà il nuovo sistema degli appalti?
La delega prevede l’adozione di un codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione. Il nuovo codice, oltre a recare le disposizioni in materia di procedure di affidamento, di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione disciplinate dalle tre direttive, prevede un complessivo riordino della disciplina degli appalti di lavori servizi e forniture.
La normativa introdotta dovrà garantire l’ordinata transizione tra la previgente e la nuova disciplina – come sottolineato dalla Commissione Ambiente della Camera – per scongiurare ritardi e disfunzioni del sistema e l’effettivo coordinamento tra le disposizioni in materia di protezione e tutela ambientale e paesaggistica, di valutazione degli impatti ambientali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali (Codice Ambiente e Codice dei Beni Culturali) e le disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione.
È stato introdotto un riferimento molto importante tra i principi di delega che riguarda l'accessibilità delle persone disabili nella scelta delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione e le condizioni di esecuzione di un appalto.
Il testo approvato ha previsto oltre alla ricezione delle direttive europee, la ricognizione e il riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli aspetti peculiari dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività e salvaguardando una specifica normativa generale di settore per quanto riguarda i servizi sostitutivi di mensa.
Sempre dal lavoro in sede referente della Commissione Ambiente della Camera sono arrivate altre disposizioni sulla efficienza e sulla semplificazione inerenti:

  • le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione di emergenze di protezione civile, che coniughino la necessaria tempestività d'azione con adeguati meccanismi di controllo e pubblicità successiva, con conseguente espresso divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie rispetto a quelle ordinarie, a eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze relative alle situazioni emergenziali; 
  •  la previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria (sottosoglia); 
  • la disciplina dei contratti nei settori speciali
  • la specifica disciplina annunciata per i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, sottoponendo tali affidamenti al controllo preventivo e successivo della Corte dei Conti, con la precisazione che l'affidamento del controllo preventivo sarà delegato a un apposito ufficio della Corte organizzato in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza, individuando le circostanze che ne giustificano il ricorso e, ove possibile, le modalità realizzative, assicurando nelle procedure di affidamento la partecipazione di un numero minimo di operatori economici, nonché l'adeguata motivazione nel caso in cui non sia possibile esperire la procedura con un numero minimo di partecipanti ovvero i casi in cui la negoziazione con più di un operatore economico sia incompatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza; 
  • la individuazione dei contratti esclusi, in coerenza con quanto previsto dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 
  • la semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure per l’affidamento degli appalti e delle concessioni anche al fine di facilitare l’accesso delle micro, piccole e medie imprese nonché all'innovazione tecnologica e digitale e alla interconnessione della Pubblica Amministrazione; 
  • il riassetto, la revisione e la semplificazione dei sistemi di garanzia (Garanzia Globale - Performance Bond) per l'aggiudicazione e l'esecuzione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di renderli proporzionati e adeguati alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio a esso connesso nonché al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione dei lavori nei costi, nei tempi e nei modi programmati anche in caso di fatti imprevisti e imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante, e assicurando comunque l'entrata in vigore della nuova disciplina contestualmente a strumenti attuativi preventivamente concordati con gli istituti bancari e assicurativi che devono assumersi i rischi d'impresa.

Come verrà garantita la trasparenza e la pubblicità nelle nuove disposizioni?
La trasparenza è stata richiamata in molti principi della delega. Le stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza dovranno selezionare gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di gara potendo dimostrare di possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica, ivi compresa quella organizzativa, e professionale. L'interesse pubblico dovrà sempre essere tenuto presente e si dovrà prevedere la presenza del più ampio numero di potenziali partecipanti e favorire l'accesso alle micro, piccole e medie imprese.
Si procederà a una armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità, durata e di tracciabilità delle procedura e di gara e delle fasi prodromiche e successive.
La tracciabilità è un elemento molto importante che consente di seguire l'appalto dal momento della sua indizione fino al termine dei lavori attraverso:

  • l’individuazione in via eccezionale dei casi di procedura negoziata; 
  • l’unificazione delle banche dati presso l’ANAC e la previsione di poteri di vigilanza e controllo sull’applicazione delle norme;  
  • il ricorso ai conti dedicati per le imprese aggiudicatarie; 
  • la trasparenza degli atti e il rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell'impresa appaltatrice.

Dal lavoro in Commissione è arrivata la revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso a strumenti di pubblicità di tipo informatico, nonché la definizione di indirizzi generali da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, prevedendo in ogni caso, la pubblicazione su un'unica piattaforma digitale presso l'ANAC di tutti i bandi di gara.
Grazie al lavoro della Commissione e dell’Aula è previsto:

  • un sistema di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia e individuando inoltre le norme del codice la cui violazione determina la comminazione di sanzioni amministrative da parte dell'ANAC; 
  • piena accessibilità, visibilità e trasparenza, anche in via telematica, agli atti progettuali, al fine di consentire un'adeguata ponderazione dell'offerta da parte dei concorrenti.

Si è prevista la garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione tra enti nell’ambito del settore pubblico, cosiddetti affidamenti in house, per i quali è stato introdotto l'obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all'affidamento, assicurando, anche nelle forme di aggiudicazione diretta, la valutazione sulla congruità economica delle offerte, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione.

Quale sarà il ruolo dell’ANAC e cosa è previsto nella delega per rafforzare il contrasto alla corruzione?
Molte sono le disposizioni del provvedimento che riguardano direttamente o indirettamente l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con più ampie funzioni regolatorie e di indirizzo.
Sono attribuite all'ANAC, oltre che la promozione dell'efficienza, il sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, la facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di vigilanza nel settore degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, insieme con funzioni comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo (linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolamentazione flessibile), anche dotati di efficacia vincolante e fatta salva l'impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa.
È prevista la costituzione presso l’ANAC di un Albo nazionale dei commissari di gare: l’iscrizione richiederà specifici requisiti di moralità, competenza e professionalità, l’assegnazione dei componenti nelle commissioni giudicatrici mediante sorteggio estratti da liste in numero doppio indicate dalle stazioni appaltanti e secondo un principio di rotazione degli incarichi.
Attraverso il lavoro d’Aula è stato introdotta la disciplina del procedimento per la decadenza in caso di fallimento e di sospensione delle attestazioni in caso di concordato, che Anac assieme al giudice delegato potrà utilizzare al fine di esperire ogni possibile tentativo per evitare il fallimento definitivo.
L’autorità dovrà curare e garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli affidamenti in house per i quali è stato introdotto l’obbligo di pubblicazione degli atti connessi agli affidamenti stessi.
Ad Anac è stata attribuita la funzione di verifica del rispetto delle previsioni indicate che riguardano affidamenti in house di lavori e servizi da parte dei concessionari autostradali.
È stata altresì ripristinata pienamente la competenza di ANAC per il commissariamento delle imprese aggiudicatarie di contratti pubblici indiziate di comportamenti illeciti in funzione della prosecuzione dei lavori e quindi del completamento delle opere (procedimento applicato con successo per il lavori di Expo 2015).
Si è attribuita ad ANAC la responsabilità della stesura della proposta di Linee guida di carattere generale sostitutive del Regolamento al codice e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che devono essere trasmesse, prima dell’adozione, alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.

Come funzioneranno i nuovi criteri di aggiudicazione?
La legge delega sancisce chiaramente come il criterio per l’aggiudicazione per appalti pubblici e contratti di concessione debba essere quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento.
Il lavoro in Aula ha ulteriormente dato indicazione circa le modalità di individuazione e valutazione delle offerte anomale, che rendano non predeterminabili i parametri di riferimento per il calcolo dell'offerta anomala, con particolare riguardo ad appalti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
È stato anche escluso il ricorso all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e di tutti i servizi di natura tecnica, con il solo criterio di aggiudicazione del prezzo e del costo inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso.

Quali novità per l’aggiudicazione di appalti in materia sociale e sanitaria?
La legge delega di riforma introduce una novità importantissima nel settore, prevedendo l’utilizzo esclusivo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggioso per l’aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali, alla ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica con espresso divieto al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta.
Questa disposizione riveste un’importanza centrale in quanto idonea a chiarire quali siano i criteri di aggiudicazione cui fare riferimento per gli affidamenti pubblici nel settore dei servizi sociali, considerando quanti problemi, dal punto di vista della regolarità e della legittimità degli affidamenti abbia comportato in questo settore l’assegnazione attraverso il criterio del “massimo ribasso”. 
Il quadro attuale è infatti senza dubbio caratterizzato da una evidente situazione di confusione normativa, dovuta a sovrapposizione di norme, spesso promananti inoltre da fonti diverse. 
Con la fondamentale legge n. 328/2000 e in particolare il d.p.c.m attutivo del 30 marzo 2001 si era intervenuti in maniera abbastanza netta verso il divieto, per gli enti pubblici, di procedere all’affidamento dei servizi con il metodo del massimo ribasso. Il Codice degli appalti vigente (d.lgs. n. 163/2006) tuttavia, pur facendo i rientrare i servizi sociali nei c.d. “servizi esclusi” dall’applicazione dell’intera disciplina di dettaglio ha posto una questione di successione di norme nel tempo e di eventuale incompatibilità tra le stesse, spesso risolta dalla giurisprudenza con orientamenti difformi.  L’interpretazione giurisprudenziale ha, di fatto, finito per ammettere la possibilità di effettuare affidamenti nel campo dei servizi socio-sanitari utilizzando il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso, in quanto la disciplina sui criteri di aggiudicazione dettata dal Codice degli appalti (che prevede l’equivalenza fra massimo ribasso e offerta economicamente più vantaggio) sarebbe espressione del principio generale di concorrenza presidiato dalla Costituzione e della normativa comunitaria,  applicabile anche ai servizi parzialmente esclusi dall'ambito applicativo del medesimo Codice.
Occorre ricordare come sul punto fossero poi intervenute anche norme regionali, basti pensare alla l. n. 1 del 2004 della Regione Piemonte, che ricalcando la disciplina della l. n. 328/2000 ha disposto il divieto di gare al massimo ribasso in questo settore. Legge anch’essa oggetto di orientamenti giurisprudenziali difformi: ritenuta norma applicabile dal Tar Piemonte nel 2012, salvo poi lo stesso Tribunale smentire già nel 2014 tale pronuncia, propendendo per una sua abrogazione implicita.  
La legge approvata sancisce finalmente un indirizzo chiaro a livello nazionale, stabilendo infatti l’utilizzo esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali ed escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del massimo ribasso d'asta. Così come si dispone l’individuazione di specifiche condizioni, caratteristiche prestazionali e importi entro cui può essere utilizzato anche tale criterio. Rimandare questa questione alla normativa di dettaglio appare una necessità ineludibile, dato il forte contenuto tecnico.

Cosa si prevede circa le stazioni appaltanti?
La legge delega introduce un rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e controllo della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, attraverso verifiche effettive e non meramente documentali, con particolare riguardo ai poteri di verifica e intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori nei contratti di lavori e del direttore dell’esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, nonché per le verifiche e i controlli relativi all’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana, impartite dagli enti e dagli organismi competenti, prevedendo un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di controlli lacunosi ovvero di omessa vigilanza.
In sede referente si è stabilita anche – al fine di incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte, nei tempi previsti dal progetto e senza alcun ricorso a varianti in corso d'opera – la destinazione di una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara per le attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzioni dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, escludendo l’applicazione degli incentivi alla progettazione.

Come verranno disciplinati gli appalti “sotto soglia”?
Per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria vengono previsti adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa tra più offerte prevedendo che debbano essere invitati a presentare offerta almeno cinque operatori economici, ove esistenti.

Vengono limitate le varianti e le deroghe in corso d'opera?
È stata appositamente prevista dalla legge delega l’introduzione di misure volte a contenere il ricorso alle varianti in corso d'opera che dovrà essere sempre adeguatamente motivato e giustificato unicamente da condizioni impreviste e imprevedibili e con particolare riguardo alle infrastrutture strategiche della legge obiettivo.
In Commissione è stata introdotta l'applicazione di uno specifico regime sanzionatorio in capo alle stazioni appaltanti per la mancata o tardiva comunicazione all'ANAC delle variazioni in corso d'opera per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

Quali novità in materia di concessioni?
Nell’ambito del riordino della disciplina in materia dei contratti di concessione, si è stabilita l’armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione di criteri per le concessioni nel settore idrico nel rispetto dell’esito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011, introducendo altresì criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, e a disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro e la previsione dei criteri volti a promuovere le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell’Unione europea.
Si è inoltre sancito l’obbligo per tutti i titolari di concessioni di lavori e di servizi di affidare con procedura di evidenza pubblica una quota pari all’80% dei contratti superiori a 150.000 euro. La restante parte potrà essere realizzata da società in house direttamente o tramite operatori individuati mediante procedure di evidenza pubblica, anche semplificate, nonché attraverso modalità di verifica del rispetto di questa norma affidate anche all’ANAC
Per i concessionari autostradali sono stati introdotti criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e il rispetto dei tempi per la realizzazione degli investimenti. 

Quali novità in materia di subappalto?
Nei contratti di lavori, servizi e forniture è stata introdotta una disciplina specifica per il subappalto, prevedendo in particolare: l'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intende subappaltare; l'espressa individuazione dei casi specifici in cui vige l'obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto; l'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione; l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore, e se la natura del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o i lavori forniti.

Cos’è la clausola sociale?
La “clausola sociale” è un meccanismo premiale, di derivazione europea, nella valutazione delle offerte che tende a valorizzazione le esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, favorendo altresì le imprese che utilizzano manodopera locale, ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto, in ottemperanza ai princìpi di economicità dell’appalto. Il principio della promozione della continuità dei livelli occupazionali in essere con una “clausola sociale” volta a promuovere la stabilità occupazionale è stato appositamente introdotto alla Camera.
In Aula è stata inserita inoltre la clausola sociale per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità con riferimento al tema concessioni autostradali.

Viene rafforzato il coinvolgimento delle comunità locali?
Si, ciò mediante l’introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio, nonché la previsione di una procedura di valutazione delle osservazioni elaborate dalla consultazione pubblica nella predisposizione del progetto, stabilendo la pubblicazione online dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica.

Come verrà esercitata la delega?
Nell'esercizio delle deleghe e in via preliminare alla redazione degli schemi di decreto legislativo, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordinerà di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'ANAC, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa.
I decreti legislativi di recepimento delle direttive e di riordino complessivo sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze e della difesa previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro 30 giorni dalla trasmissione.
Sulla base del decreto di riordino sono emanate dal Ministro delle infrastrutture con decreto ministeriale linee guida di carattere generale su proposta di ANAC. Il DM è trasmesso prima dell’adozione al parere delle Commissioni parlamentari.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di riordino sono abrogate le disposizioni in materia di garanzia globale, previste dal codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del decreto di riordino è sospesa l’applicazione delle disposizioni in materia di garanzia globale prevedendo per gli appalti in oggetto non si applichino le disposizioni di cui all’articolo 113 comma 3 del decreto legislativo 163 del 2006.

Quali novità per gli appalti nel settore dei call center?
L’Aula ha introdotto una misura che si applica alla delicatissima situazione dei lavoratori di call center prevedendo in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, che il rapporto di lavoro continui con l'appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In assenza di specifica disciplina nazionale collettiva il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, adottato sentite le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, definirà i criteri generali.